Età di riferimento
L'età di riferimento è unificata, ma tre classi d'età di donne sono ancora nella transizione — e portano un supplemento proprio.
L’età di riferimento unificata
L’età di riferimento è di 65 anni (art. 21 cpv. 1 LAVS). Da quel momento sussiste il diritto a una rendita di vecchiaia senza riduzioni né supplementi. Il diritto sorge il primo giorno del mese successivo e si estingue con la morte.
La generazione di transizione
Per le donne nate dal 1961 al 1969 l’età di riferimento precedente è innalzata per gradi fino a quella unificata. Le disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021 (AVS 21) contengono la tabella stessa; non figura nell’articolo 21.
Queste classi d’età possono inoltre anticipare la rendita già da 62 anni (art. 40c LAVS), anziché da 63 anni.
Il supplemento di rendita — e la condizione che lo costa
Le donne della generazione di transizione che NON anticipano la rendita hanno diritto a un supplemento di rendita vitalizio (art. 34bis cpv. 1 LAVS). È versato in aggiunta alla rendita calcolata e non soggiace alla limitazione per coniugi (art. 34bis cpv. 4 LAVS).
Chi anticipa la rendita, anche solo in parte, perde il supplemento in modo definitivo. È la terza voce da considerare prima di anticipare, accanto all’aliquota di riduzione e alla durata contributiva incompleta.
L’importo dipende da due grandezze: l’anno di nascita e il reddito annuo medio determinante al raggiungimento dell’età di riferimento. Una modifica successiva di tale reddito non ha più effetto (art. 53quater cpv. 1 OAVS). In caso di durata contributiva incompleta il supplemento è ridotto proporzionalmente, e non è adeguato all’evoluzione dei salari e dei prezzi.
| Reddito annuo medio determinante | Supplemento di base al mese |
|---|---|
| Reddito fino a 60'480 | 160 |
| Reddito superiore a 60'480 e fino a 75'600 | 100 |
| Reddito superiore a 75'600 | 50 |
Il supplemento spetta soltanto a chi NON anticipa la rendita di vecchiaia. Non soggiace alla limitazione per coniugi e non è adeguato all’evoluzione dei salari e dei prezzi.
| Anno di nascita | Quota del supplemento di base |
|---|---|
| 1961 | 25% |
| 1962 | 50% |
| 1963 | 75% |
| 1964 | 100% |
| 1965 | 100% |
| 1966 | 81% |
| 1967 | 63% |
| 1968 | 44% |
| 1969 | 25% |
| Donne | Età di riferimento |
|---|---|
| nate nel 1960 o prima | 64 anni |
| nate nel 1961 | 64 anni e 3 mesi |
| nate nel 1962 | 64 anni e 6 mesi |
| nate nel 1963 | 64 anni e 9 mesi |
| nate nel 1964 o successivamente | 65 anni |
| Uomini — tutte le classi d’età | 65 anni |
La tabella non figura nell’articolo 21, bensì nelle disposizioni transitorie della revisione AVS 21. L’ultima riga è aperta: da quella classe d’età vale la stessa età di riferimento degli uomini.