Età di riferimento

L'età di riferimento è unificata, ma tre classi d'età di donne sono ancora nella transizione — e portano un supplemento proprio.

L’età di riferimento unificata

L’età di riferimento è di 65 anni (art. 21 cpv. 1 LAVS). Da quel momento sussiste il diritto a una rendita di vecchiaia senza riduzioni né supplementi. Il diritto sorge il primo giorno del mese successivo e si estingue con la morte.

La generazione di transizione

Per le donne nate dal 1961 al 1969 l’età di riferimento precedente è innalzata per gradi fino a quella unificata. Le disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021 (AVS 21) contengono la tabella stessa; non figura nell’articolo 21.

Queste classi d’età possono inoltre anticipare la rendita già da 62 anni (art. 40c LAVS), anziché da 63 anni.

Il supplemento di rendita — e la condizione che lo costa

Le donne della generazione di transizione che NON anticipano la rendita hanno diritto a un supplemento di rendita vitalizio (art. 34bis cpv. 1 LAVS). È versato in aggiunta alla rendita calcolata e non soggiace alla limitazione per coniugi (art. 34bis cpv. 4 LAVS).

Chi anticipa la rendita, anche solo in parte, perde il supplemento in modo definitivo. È la terza voce da considerare prima di anticipare, accanto all’aliquota di riduzione e alla durata contributiva incompleta.

L’importo dipende da due grandezze: l’anno di nascita e il reddito annuo medio determinante al raggiungimento dell’età di riferimento. Una modifica successiva di tale reddito non ha più effetto (art. 53quater cpv. 1 OAVS). In caso di durata contributiva incompleta il supplemento è ridotto proporzionalmente, e non è adeguato all’evoluzione dei salari e dei prezzi.

Supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione (art. 34bis LAVS)
Reddito annuo medio determinanteSupplemento di base al mese
Reddito fino a 60'480160
Reddito superiore a 60'480 e fino a 75'600100
Reddito superiore a 75'60050

Il supplemento spetta soltanto a chi NON anticipa la rendita di vecchiaia. Non soggiace alla limitazione per coniugi e non è adeguato all’evoluzione dei salari e dei prezzi.

Anno di nascita
Anno di nascitaQuota del supplemento di base
196125%
196250%
196375%
1964100%
1965100%
196681%
196763%
196844%
196925%
Età di riferimento per classe d’età (art. 21 cpv. 1 LAVS; disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021, lett. a)
DonneEtà di riferimento
nate nel 1960 o prima64 anni
nate nel 196164 anni e 3 mesi
nate nel 196264 anni e 6 mesi
nate nel 196364 anni e 9 mesi
nate nel 1964 o successivamente65 anni
Uomini — tutte le classi d’età65 anni

La tabella non figura nell’articolo 21, bensì nelle disposizioni transitorie della revisione AVS 21. L’ultima riga è aperta: da quella classe d’età vale la stessa età di riferimento degli uomini.