La rendita di vecchiaia dell'AVS
Quando sorge il diritto, che cosa determina l'importo e che cosa cambia con l'anticipazione — secondo la LAVS nella versione applicabile dal 1° gennaio 2026.
Il diritto a una rendita di vecchiaia
Il diritto a una rendita di vecchiaia ordinaria presuppone di aver raggiunto l’età di riferimento e di poter far valere almeno un anno intero di contribuzione (art. 29 cpv. 1 LAVS). La condizione è adempiuta anche se il coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo, oppure se vi sono accreditati accrediti per compiti educativi o assistenziali.
Il diritto sorge il primo giorno del mese successivo a quello in cui si raggiunge l’età di riferimento (art. 21 cpv. 2 LAVS).
Gli anni di contribuzione non aprono la rendita: la misurano
L’AVS non prevede una durata contributiva minima che decida del diritto. Chi presenta meno anni di contribuzione della propria classe d’età non riceve un rifiuto, bensì una rendita parziale secondo la scala delle rendite (art. 38 LAVS, art. 52 OAVS). È la differenza rispetto ai sistemi in cui una durata minima mancata non dà nulla.
Che cosa trattano queste pagine
Queste pagine riguardano esclusivamente il primo pilastro: l’età di riferimento e le classi d’età transitorie, il calcolo dell’importo con le due tabelle legali, la riscossione anticipata e il rinvio, nonché la 13a rendita di vecchiaia.
La previdenza professionale (secondo pilastro) e la previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) non sono qui rappresentate. Si fondano su altre leggi, e nessuna cifra di queste pagine le descrive.
Dove proseguire
Le pagine che seguono sviluppano ciò che questa panoramica si limita a nominare.
- Età di riferimento — quando sorge il diritto e quali classi d’età di donne restano nella transizione.
- L'importo della rendita — da che cosa dipende e dove stanno per intero le tabelle legali.
- Anticipazione e rinvio — che cosa cambia in modo permanente se si comincia prima o dopo.
- La 13a rendita di vecchiaia — chi ne ha diritto, quando viene versata e su che cosa si calcola.
Le prestazioni complementari non sono una rendita minima
La rendita di vecchiaia completa ha un limite inferiore legale di 1'260.00 al mese (art. 34 cpv. 4 LAVS). Una rendita parziale si colloca al di sotto, poiché la scala delle rendite si applica anche all’importo minimo.
Se la rendita e gli altri redditi non bastano, possono entrare in considerazione le prestazioni complementari. Sono una prestazione autonoma, commisurata al bisogno, retta da un’altra legge e richiesta alla cassa di compensazione — non un limite inferiore della rendita AVS.
Da dove provengono gli importi
Tutti gli importi sono lordi; la rendita AVS è reddito imponibile. Gli importi in vigore sono invariati dal 1° gennaio 2025, poiché il Consiglio federale adegua le rendite all’evoluzione dei salari e dei prezzi di regola ogni 2 anni (art. 33ter cpv. 1 LAVS). Se l’indice nazionale dei prezzi al consumo aumenta di oltre 4% nell’arco di un anno, l’adeguamento avviene prima.